Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico istituisce, con proprio decreto, l'Osservatorio nazionale per il controllo delle spese e delle commissioni bancarie.
11-ter. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato, e si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dallo stesso Ministero. Esso è composto da 12 membri, di cui 6 membri delle Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti dall'Autorità garante della concorrenza e due rappresentanti delle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale.
11-quater. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi direttamente derivanti dall'esercizio della loro funzione.
12quinquies. L'Osservatorio, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verificare una corretta e trasparente applicazione della presente norma da parte degli Istituti bancari;
b) effettuare il monitoraggio dei costi delle spese e delle commissioni bancarie al fine di segnalare agli organi competenti pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e imprese da parte degli Istituti bancari;
c) riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i risultati dell'attività svolta.