Al comma 2, capoverso, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i rapporti di cui al periodo precedente, individuati da apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, è fatto divieto alle banche di addebitare alcun costo.