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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
12.02.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Le liti pendenti per infrazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ogni grado di giudizio, anche se iscritte a ruolo, possono essere definite con il pagamento del 50 per cento del valore dell'infrazione originaria.
      2.Le somme dovute per risolvere la lite devono essere versate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione secondo le ordinarie modalità previste per il pagamento.
      3.Le liti iscritte a ruolo si possono estinguere nelle medesime modalità di cui al comma 2, attraverso versamento a Equitalia o altro concessionario.
      4, Per liti pendenti si intendono tutte le infrazioni al codice della strada emanate da comuni, province, altri organi dello Stato, scadute, contestate o iscritte a ruolo.

      Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 19 sostituire le parole: sono soggette ad una imposta straordinaria dell'1,5 per cento con le seguenti: sono soggette ad una imposta straordinaria del 3 per cento.