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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.015.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
12.015.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche).

      1. A decorrere dal periodo di imposta 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, prelevata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
      2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
      3. La cedolare deve essere versata al comune dove l'immobile è situato. Allo stesso comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare.
      4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
      5. Il reddito assoggettato a cedolare:

          a) è escluso dal reddito complessivo;

          b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

          c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

      6. Entro il 31 gennaio 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati con decreto ad adottare le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.