stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
12.010.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale).

      1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni;

          a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;

          b) all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: «Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 50.000 si applica la reclusione da uno a tre anni»;

          c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a otto anni»;

          d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «a euro 77.468,53» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 35.000»;

          e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tre per cento»;

          f) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «euro 1.549.370,70» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;

          g) all'articolo 4, comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

          h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «euro 103,291,38» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000»;

          i) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per cento»;

          l) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «euro 2.065,827,60» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600.000»;

          m) all'articolo 5, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da due a cinque anni»;

          n) all'articolo 5, comma 1, le parole: «a euro 77.468,53» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 35.000»;

          o) all'articolo 8, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;

          p) all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: «Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 50.000 per periodo di imposta, si applica la reclusione da uno a tre anni»;

          q) all'articolo 10, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da uno a sei anni»;

          r) all'articolo 10-bis, le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a tre anni»;

          s) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

          t) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: «da un anno a sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

          u) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

          v) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le parole: «da un anno a sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

          z) all'articolo 12, comma 2, le parole: «non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci anni»;

          aa) all'articolo 13, comma 1, le parole: «sono diminuite fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «sono diminuite fino ad un terzo».

      2. In ogni caso, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000. n, 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.
      3. Salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è esclusa la possibilità di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
      4. I benefici di cui all'articolo 165 del codice penale sono subordinati al pagamento del debito tributario.