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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
11.7.

      Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

      2. A far corso dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
      2-bis. Le comunicazioni periodiche di cui ai comma 2 devono comprendere anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti dedotti gli interessi ed i dividendi.
      3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.
      4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedenti commi 2 e 2-bis sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
      4-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000.».
      4-ter. L'amministrazione finanziaria può prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto avviare un confronto con i contribuenti di cui al comma 4 allo scopo di valutare l'intenzione dichiarativa del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis ed i dati del catasto.
      4-quater. L'amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni siano incongrue con le risultanze delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis documentazione giustificativa di tali incongruenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti carente l'amministrazione procede ad un accertamento nei confronti del contribuente.