Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Norme per il contrasto all'evasione fiscale).
1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241, è inserito il seguente articolo 11-bis:
«Art. 11-bis. (Dichiarazione patrimoniale). - 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.
2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012.».
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente comma 5:
«5. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato secondo le procedure di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.».