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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
11.06.

      Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e delle società, nonché rettifica delle dichiarazioni pregresse ad effetto immediato).

      1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. - (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva dei reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
      2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.
      3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'autodeterminazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti, che possono trasmetterle on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.
      4. L'ufficio delle imposte, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
      5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
      6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.
      7. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio delle imposte la documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
      8. L'ufficio delle imposte, se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede a una nuova rettifica a modifica della precedente comunicandola al medesimo contribuente.
      9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 7, l'ufficio delle imposte provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.
      10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte a un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
      11. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, l'ufficio delle imposte può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
      12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centottanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addivenire a una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente è considerata valida.
      13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui ai commi da 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Si applicano le procedure stabilite dal presente articolo».

      2. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.