Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Norme per il contrasto all'evasione fiscale).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i contribuenti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la disponibilità di beni mobili e immobili da essi detenuti in Italia e all'estero, ancorché conferiti in società di diritto italiano o straniero.
2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità con le quali i contribuenti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la disponibilità dei beni di cui al precedente comma 1.
3. L'omissione di un cespite patrimoniale, ove individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, è confiscato secondo le procedure di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.