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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
11.03.

      Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni riguardanti le graduatorie ad esaurimento del personale docente).

      1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) le parole: «per il biennio, 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;

              2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

          b) al comma 2:

              1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, il secondo e il terzo corso»;

              2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;

          c) al comma 3:

              1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria»;

              2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».

      2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
      3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione.
      4. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      5. È abrogato il comma 4-quater dell'articolo 1 introdotto in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.