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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.14.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
1.14.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. Con regolamento dello Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di offerta di servizi di investimento, sono individuati i requisiti dei piani di risparmio a lungo termine, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) i piani di risparmio a lungo termine devono avere una durata non inferiore a cinque anni e un limite annuo ai versamenti effettuabili pari a 100.000 euro;

          b) al fine di usufruire del regime fiscale agevolato di cui al citato articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dallo legge n. 148 del 2011, uno quota pari ad almeno il 50 per cento dello raccolta deve essere investita nei fondi di venture capital di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

      2. Al fine di sostenere con adeguate garanzie le piccole e medie imprese potenzialmente destinatarie dei fondi di venture capital, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e fatta salva l'attività di prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel rispetto della disciplina vigente dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385». Le modalità di svolgimento dell'attività di prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono definite con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «4) arte, attività e beni culturali» sono inserite le seguenti: «; 4-bis) prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
      3. Al fine di rilanciare lo strumento delle corte commerciali, mediante il quale le piccole e medie imprese possono soddisfare le loro necessità di finanziamento a breve termine, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «e aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
      4. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da:

          a) società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

          b) società che hanno avuto l'ultimo bilancio in utile e certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. I titoli devono essere assistiti do garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate da soggetti vigilati o dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni».

      5. Al fine di contenere i costi di emissione a carico delle imprese, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banco d'Italia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite modalità semplificate di predisposizione e di comunicazione del prospetto informativo relativo all'emissione delle cambiali finanziarie.
      6. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 111, è aggiunta la seguente:

          d-bis) cambiali finanziarie di cui allo legge 13 gennaio 1994, n. 43.

      7. Al fine di assicurare tutela dei settori strategici come definiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2011, n. 122) e quali individuati con decreto ministeriale dell'8 maggio 2011 (consistenti nei settori dello difeso, sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia, assicurazioni, intermediazione finanziaria, ricerco e alta tecnologia), al Ministro dell'Economia e delle Finanze è attribuito il potere di opposizione successiva, da esercitarsi secondo quanto stabilito ai commi seguenti.
      8. Qualsiasi cessione delle partecipazioni nel capitale delle società di interesse nazionale, qualsiasi assegnazione o qualsiasi cambiamento della destinazione delle infrastrutture essenziali per lo svolgimento delle predette attività strategiche deve essere notificata previamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale ha il diritto di opporsi a tali operazioni qualora ritenga che esse rechino pregiudizio agli interessi nazionali relativi ai predetti settori strategici. Il Ministro può prescrivere regole più precise per la forma e il contenuto di tale notifica e può esercitare il suo diritto di opposizione entro un termine di ventuno giorni dal momento in cui l'operazione di cui trattasi gli è stata notificata.
      9. Il Ministro può altresì nominare due rappresentanti del Governo nell'ambito del consiglio d'amministrazione della società. I rappresentanti di nomina ministeriale siedono nel consiglio di amministrazione a titolo consultivo. Entro quattro giorni dall'adozione di una decisione del consiglio di amministrazione, i predetti rappresentanti possono proporre al Ministro l'annullamento di qualsiasi decisione, assunta dal consiglio stesso, che ritengano contrastare con gli orientamenti della politica nazionale nei settori strategici considerati.
      10. I provvedimenti assunti dal Ministro ai sensi dei commi 2 e 3 debbono contenere adeguata motivazione con particolare riferimento alle esigenze di interesse generale poste a fondamento delle risoluzioni assunte. Dette esigenze potranno in particolare attenere all'approvvigionamento minimo delle risorse energetiche e dei beni essenziali alla collettività, alla continuità del servizio pubblico, alla sicurezza degli impianti utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, alla difesa nazionale, alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché allo prevenzione delle emergenze sanitarie. Avverso i suddetti provvedimenti, ai soggetti interessati è garantita effettiva tutela in via giudiziale secondo le ordinarie forme di legge.