Al comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono differiti i termini per il pagamento dei tributi e stabilite le data di posticipazione delle prossime scadenze alla data di liquidazione dei crediti maturati alle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica della Libia, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.
In relazione e per effetto della sospensione, non sono applicati soprattasse, interessi, pene pecuniari e oneri accessori per il recupero dei tributi e dei contributi non versati, nei termini e con le modalità stabiliti dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.