Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Divieto di utilizzo delle quote destinate allo Stato a soggetti che già percepiscono quote di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 20 maggio 1985).
Alla fine del punto 48 del titolo 2 della Legge n. 222 del 20 maggio 1985 aggiungere: «Le quote destinate allo Stato non possono essere utilizzate in favore di soggetti che già percepiscono quote di cui all'articolo 47».