All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 9), dopo le parole: carte di pagamento aggiungere il seguente periodo: In ogni caso i costi di emissione e rinnovo annuali per le carte bancomat non possono superare l'importo di 5 euro, mentre la commissioni a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con carta di credito non possono superare la quota dell'1,5 per cento.
All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera h), numero 9), dopo le parole: carte di pagamento aggiungere il seguente periodo: In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, inclusi le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la percentuale dell'1,5 per cento.