All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), dopo il comma 13-sexies, aggiungere il seguente: 13-sexies.1. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'emendamento 2.30 dei Relatori, lettera e), numero 2), dopo il comma 13-sexies, aggiungere il seguente: 13-sexies.1. Dalle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.