Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel campo della ricerca applicata, una quota pari ai 40 per cento delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo agevolazioni alla ricerca può essere utilizzata per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa.