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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.31.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
9.31.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, che hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.