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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
9.2.

Sostituire i commi dal 3 al 16 con i seguenti:
3. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2001 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012 a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la modalità con cui altri enti pubblici e privati possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono annualmente ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 3 agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDSU), per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema universitario. Lo stesso decreto stabilisce altresì i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del fondo stesso. Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario assegnatari delle somme del Fondo per il merito disciplinano, tra le altre materie: a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa; b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione; c) i criteri e le modalità di utilizzo e la ripartizione delle risorse ricevute tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo; e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo. Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro 10 giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti recepiscono e si conformano alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Agli enti per il diritto allo studio viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
7. Fermo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può inoltre essere integrato da apporti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. È prevista la possibilità di avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi.
8. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti per il diritto allo studio sono autorizzati a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
9. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non ottemperi ai versamenti previsti, gli enti procedono al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni non si applicano alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
11. Al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita la vigilanza su tutte le operazioni affidate agli enti per il diritto allo studio universitario per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
12. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.