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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
9.09.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è effettuato mediante l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli previsti dalla tabella allegata al decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e di ulteriori 40 punti per la permanenza nella provincia di appartenenza.
2. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito anche a coloro i quali in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2009/2011 hanno chiesto di essere collocati in graduatorie di altre province in aggiunta a quella di appartenenza nel caso di permanenza in quest'ultima.
3. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito a condizione che in occasione dell'aggiornamento per l'anno scolastico 2011/2012 non venga richiesto il trasferimento in graduatoria di altra provincia.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti per consentire l'attribuzione del punteggio di cui ai commi precedenti già a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, dando altresì

la possibilità di revoca del trasferimento in altra provincia, ove richiesto per il 2011/2012.