Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
1. All'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo capoverso, primo periodo, le parole da: «purché entro il limite del 20 per cento» fino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: «purché entro il limite del 100 per cento dei costi effettivi relativi alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella medesima misura per gli anni 2014 e 2015».