Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni a favore di personale dell'INPS).
1. Per l'anno 2011, al fine di garantire l'operatività dell'INPS, l'Istituto medesimo, è autorizzato a derogare ai limiti di cui al comma 28 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.