Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.».