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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.98.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.98.

Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;
f-ter) fatto salvo quanto previsto dalla lettera f-quater), sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma;
f-quater) la Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.