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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.94.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.94.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
12-ter. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-bis. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.