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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.93.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.93.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «con i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.» sono sostituite dalle seguenti: «con i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, a 248, di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per le società finanziarie, i limiti e i criteri fissati dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, sono così modificati:
1) in deroga all'articolo 3, comma 1, la controgaranzia delle società finanziarie può essere concessa ai confidi su finanziamenti a favore di PMI e consorzi, anche nel caso in cui nell'operazione si interpongano altri intermediari finanziari garanti, iscritti nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
2) in deroga all'articolo 3, comma 2, la controgaranzia delle società finanziarie è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi soci non superino l'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento relativa a PMI e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale;
3) in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, lettera o), i finanziamenti a cui sono riferite le controgaranzie delle società finanziarie possono avere durata non superiore a 15 anni;
4) in deroga all'articolo 10, le società finanziarie possono determinare autonomamente, in relazione alle proprie esigenze di equilibrio economico-finanziario, l'ammontare delle commissioni applicate per le controgaranzie e cogaranzie concesse».