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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.9.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze prevede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

ident. 8.14.