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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.89.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.89.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 si interpretano nel senso che le stesse trovano applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010.
12-ter. Con riferimento ai rapporti che accedono a concessioni pubbliche statali diverse da quelle di cui al comma 12-bis, a decorrere dal 1o luglio 2011 è fatto divieto ai concessionari di gioco di richiedere ai punti di raccolta il pagamento di canoni sui giochi o servizi connessi alla concessione comunque denominati qualora il compenso sulla raccolta ai ricevitori o punti vendita sia fissato per legge. Le eventuali previsioni contrattuali tra concessionario e punto vendita difformi rispetto a quanto stabilito ai sensi del presente comma restano inapplicabili a decorrere dal 1o luglio 2011, ferma in ogni caso la restituzione delle somme eventualmente indebitamente riscosse a decorrere da tale data, oltre interessi al tasso di legge e svalutazione monetaria.
12-quater. L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assicura adeguate forme di controllo sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter. A tal fine, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 12-ter, ferma la conservazione della titolarità della concessione pubblica statale di gioco, l'amministrazione subentra nei diritti di credito dei titolari dei punti di raccolta delle giocate nei confronti del titolare della concessione di gioco pubblica per il conseguimento degli importi da questi ultimi dovuti ai sensi del comma 12-ter, e può a tale scopo avvalersi delle procedure previste dalla normativa vigente per la riscossione coattiva dei crediti dello Stato e degli enti pubblici, con rimborso delle somme a tale titolo conseguite in favore dei titolari dei punti di raccolta delle giocate, al netto delle spese sostenute.
12-quinquies. Nelle ipotesi di eventuali violazioni delle disposizioni di cui al comma 12-ter le ragioni di credito dei titolari dei punti di raccolta delle giocate interessati possono essere tutelati anche nelle forme di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Inoltre, nell'eventuale procedimento penale derivante dai medesimi fatti è consentita la costituzione di parte civile delle associazioni o comitati ai quali è conferito il mandato ai sensi del richiamato articolo 140-bis.