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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.87.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.87.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. L'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«Art. 41. - 1. Le disposizioni di cui alla sezione III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è del 20 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il reddito imponibile sul quale applicare l'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è determinato in modo semplificato, applicando al reddito ante imposta certificato nel bilancio della società la normativa italiana sulla deducibilità degli ammortamenti, degli accantonamenti rischi ed oneri e dei componenti positivi e negativi rivenienti dalla gestione delle partecipazioni».
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.