Al comma 3, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente: «Art. 50-bis. Nel caso di cessione, in qualunque forma attuata, di azienda o di ramo di azienda intervenuta fra due o più imprese per le quali è aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria delle obbligazioni relative ai rapporti compresi nel negozio di cessione, maturate non oltre la seconda dichiarazione d'insolvenza, purché la prima sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza sia pronunciata entro l'anno dalla cessione».