Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis). All'articolo 644 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente: «Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».