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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.28.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.28.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:
a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;
b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
2) ampliamento dimensionale dei confidi;
3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
4) informatizzazione gestionale;
5) formazione professionale;
6) marketing associativo;
7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.
5-ter. I contributi di cui al comma 5-bis sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del comma 5-bis.
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 5-bis e 5-ter.
5-quinquies. Dai commi 5-bis e 5-ter discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5-sexies.
5-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».