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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.27.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.27.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».
5-ter. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2011 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
5-quater. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».
5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al punto c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.