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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.26.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.26.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto e previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
5-ter. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

5-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 5-bis.
5-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi da 5-bis a 5-quater, in ordine alta natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
5-sexies. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati da oneri che rimangono comunque a carico delle Amministrazioni debitrici.