stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.21.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, è disposto quanto segue:
a) i risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui alla lettera b) e c), accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le finalità di cui al comma 161 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso:
1) la realizzazione di programmi per la concessione di garanzie pubbliche a parziale copertura dei prestiti concessi dalle istituzioni bancarie e finanziarie alle imprese del Mezzogiorno;

2) il finanziamento delle misure di cui articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive integrazioni e modifiche recante disposizioni in materia di credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate) e di cui all'articolo 2, del presente decreto;

b) a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a un miliardo di euro a decorrere dal 2012 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri;
c) ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma alla lettera a). La disposizione di cui alla presente lettera costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della lettera b) sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno;
d) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) sono abrogati i commi da 161 a 182 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.