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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.190.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.190.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: «Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6».
8-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto».

ident. 8.45.8.46.8.47.8.121.