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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.187.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.187.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:
a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito d'ora in avanti Ente;
b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;
c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;
d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario ed il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente comma permangono in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;
e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente in data 17 febbraio 2009 ed attualmente in vigore, diminuiti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi all'entrata in vigore della presente disposizione;
f) la dotazione organica dell'Ente non può superare le venticinque unità. Nelle more dello svolgimento dei concorsi pubblici necessari a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, l'Ente può conferire un incarico dirigenziale con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché avvalersi di personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede di prima attuazione del presente comma, nei bandi di concorso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali possono essere previsti requisiti di accesso che integrano quelli di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tenere conto delle professionalità acquisite dal personale utilizzato dall'Ente, fermo restando il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla dirigenza;
g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma. All'Ente si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.