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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.167.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.167.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

1. È «Agromeccanico Professionale» il soggetto che svolge attività agromeccanica così come definita nel precedente articolo 5 sia sotto forma di impresa individuale che costituita in impresa societaria.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale è «Agromeccanico Professionale» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi all'attività agromeccanica di cui al precedente articolo 5, direttamente od in qualità di socio, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.
3. Le Regioni, mediante apposito regolamento, accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma l.
4. Le società di persone e di capitali sono considerate «Agromeccanici Professionali» qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale principale l'esercizio dell'attività agromeccanica di cui al precedente articolo 5 e siano in possesso dei seguenti requisiti:
nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di «Agromeccanico Professionale»;
nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di «Agromeccanico Professionale».

5. All'«Agromeccanico Professionale» si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) così come definito dall'articolo 2135 del codice civile.
6. I lavoratori autonomi di cui al precedente comma 5, che alla data di entrata in vigore sono in possesso della qualifica di artigiano, possono mantenere tale qualifica ed il relativo trattamento previdenziale/contributivo, mediante opzione da esprimere non oltre 90 giorni dalla suddetta data.
7. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate/montane.
8. L'imprenditore agro meccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica anche in tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia in zona agricola che in altre zone, delle opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.