Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, la modifica dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti erogati ai predetti soggetti è consentita esclusivamente ove le parti abbiano specificamente approvato per iscritto clausole contrattuali che indichino, nel dettaglio, gli eventi e le condizioni al verificarsi dei quali è consentita la modifica unilaterale dei suddetti tassi.