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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.165.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.165.

Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, la modifica dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti erogati ai predetti soggetti è consentita esclusivamente ove le parti abbiano specificamente approvato per iscritto clausole contrattuali che indichino, nel dettaglio, gli eventi e le condizioni al verificarsi dei quali è consentita la modifica unilaterale dei suddetti tassi.