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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.156.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.156.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 115 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. Nell'ipotesi contemplata dal primo periodo del presente comma non si applica l'articolo 118 del predetto testo unico della legge in materia bancaria e creditizia.