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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.155.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.155.

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 117, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo dei costi e degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal cliente e restano a carico dell'intermediario.»;

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) all'articolo 123, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo»;
c-ter) all'articolo 125-bis, comma 2, dopo le parole: «commi 2, 3» aggiungere la seguente «, 4»;
c-quater) all'articolo 126-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 115 di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. Nell'ipotesi contemplata dal primo periodo del presente comma non si applica l'articolo 118».