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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.154.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.154.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di riabilitare le persone fisiche e giuridiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, il CICR è autorizzato ad adottare con propria delibera, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, istruzioni per la Banca d'Italia, affinché la medesima apporti le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, in conformità ai seguenti principi:
a) consentire agli istituti di credito e gli intermediari finanziari di inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno tre mensilità di rate di prestito ovvero leasing o una rata semestrale afferente a contratti di mutuo;
b) in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve effettuare la comunicazione entro 7 giorni, pena l'applicazione di sanzioni;
c) in caso di avvenuta transazione di sofferenze bancarie fra istituto di credito e debitore, la residua passività eccedente l'importo transato non deve essere segnalato alla centrale rischi;
d) la soglia di censimento dell'esposizione complessiva ai fini della valutazione dei rischi non può eccedere l'importo di 50.000 euro;
e) in riferimento a banche dati diverse dalla centrale rischi, adottare direttive affinché le medesime dispongano la possibilità per il consumatore finale di aggiornare direttamente la propria posizione adducendo le certificazioni dei pagamenti, ovvero riconoscere valore agli aggiornamenti di pagamento in possesso del debitore, qualora non ancora registrati nelle suddette banche dati.

ident. 8.160.8.58.8.148.8.123.8.84.8.40.