Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da parte degli enti locali costituisce, ai fini dell'applicazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente spese per il sociale».