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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.134.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.134.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2011, il limite di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non trova applicazione per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, aventi un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-ter. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite del 20 per cento è ridotto al 10 per cento per gli enti locali che conseguono nell'esercizio precedente gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno, aventi un rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore ai parametri fissati con decreto del Ministero dell'interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.»