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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.116.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.116.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di fronteggiare la frammentazione del sistema dei confidi operanti nel territorio del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), auspicandone la crescita dimensionale per una maggiore solidità patrimoniale degli stessi, è concesso un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i processi di aggregazione e per l'incremento dei fondi rischi dei confidi che abbiano avviato e concluso processi di aggregazione, attraverso la confluenza da parte di due o più confidi in un soggetto unitario costituito nelle forme giuridiche previste dall'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
12-ter. I contributi per spese di aggregazione nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili per un importo non superiore ad euro 200.000, sono concessi ai sensi del regolamento della Commissione europea, i contributi per incremento fondi rischi, da definire con apposito regolamento, sono concessi ai sensi della Comunicazione CE n. 2008/C 155/02, punto 3, inerente alla concessione di garanzie che non costituiscono aiuti di Stato.
12-quater. Entro novanta giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sarà emanato il regolamento attraverso il quale saranno disciplinate le modalità attuative delle disposizioni recate dai precedenti commi 12-bis e 12-ter.