Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 54, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si interpretano nel senso che, a decorrere dal 31 dicembre 2011, acquista efficacia la disposizione introdotta dall'articolo 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, avente ad oggetto solo ed esclusivamente l'impugnazione in sede giudiziale del licenziamento».