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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.102.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.102.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente: «Articolo 67-ter - (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti derivanti dal piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d). Sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti in qualunque forma effettuati da banche ed intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), nonché i finanziamenti-ponte, purché, nelle more della presentazione da parte dell'imprenditore del piano di risanamento, sia stata sottoscritta dagli stessi soggetti, una lettera di moratoria relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 182-quater è aggiunto il seguente: «Sono parimenti prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti-ponte effettuati dai soggetti indicati al precedente comma, anche prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, purché sia stata, nelle more della stessa omologazione, sottoscritta dagli stessi soggetti di cui al precedente comma, una lettera di moratoria relativamente alle ragioni creditorie vantate dai medesimi»;
c) il terzo comma dell'articolo 182-quater è soppresso.