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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.100.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.100.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 9, dell'articolo 2-quinquies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: «9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dai giorno della chiusura del suddetto conto corrente».