Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144). - 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Poste SpA può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari, nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali»;
b) al comma 3 dopo le parole: «gli articoli 5, 12,», sono aggiunte le seguenti: «15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5»;
c) al comma 4, le parole: «limitatamente ai mercati regolamentati italiani» sono soppresse, e dopo la parola: «25,» è aggiunta la seguente: «29».