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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.062.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.062.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure a favore di giovani imprenditori individuali e giovani soci di società di persone e associazioni professionali in regime di contabilità semplificata).

1. Per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e soci di società di persone, associazioni professionali e società semplici tra professionisti in regime di contabilità semplificata, di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal periodo di imposta 2011:
a) viene stabilita una riduzione pari al 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito d'impresa in quadro RN (derivante da quadro RG) se l'imprenditore è di età uguale o inferiore a anni 30 e una riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta se l'imprenditore ha età compresa tra anni 30 e 35;
b) viene stabilita una riduzione del 10 per cento dell'IRPEF lorda riferita al reddito da partecipazione in quadro RN (derivante quadro RH) se il socio è di età uguale o inferiore a anni 30 e una riduzione del 5 per cento dell'IRPEF netta calcolata sul reddito da partecipazione se il socio ha età compresa tra anni 30 e 35.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 400 milioni di euro.