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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.059.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4357

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2011  [ apri ]
8.059.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(IVA per cassa).

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso e e sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, con l'obiettivo di arrivare a regime includendo le imprese con un volume di affari fino a 500.000 euro, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro.